Art. 7.
(Educazione degli adulti).

      1. L'educazione degli adulti nonché l'istruzione e l'apprendimento per tutto l'arco della vita sono parte integrante del sistema scolastico, devono essere progettati dalle singole istituzioni scolastiche in collaborazione con le diverse realtà territoriali, a partire dagli enti locali, e devono impegnare direttamente lo Stato per quanto concerne risorse e indicazioni generali.